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Sez. L, Sentenza n. 606 del 25/01/1984 (Rv. 432851 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DISCIPLINA EX ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 - VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432851-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DISCIPLINA EX ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 - VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ - CRITERI.*

A norma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la valutazione della Invalidità deve essere fatta non tanto in relazione all'attività precedentemente svolta, quanto in relazione alla possibilità di sfruttare le proprie attitudini in occupazioni consimili, tenendo conto non solo dell'incidenza dell'infermità del soggetto sulla sua capacità di lavoro ma anche e soprattutto sulla capacità di guadagno, la quale, pur presupponendo la capacità di lavoro, esprime un concetto più ampio, giacché sussiste ed assume diversa entità anche in funzione di altri fattori soggettivi (quali l'età e le attitudini del soggetto) od estrinseci-ambientali che possono incidere sulla concreta possibilità che il minorato utilizzi in modo proficuo e continuativo le residue energie lavorative. (V 2260/80, mass n 405932; (V 2177/80, mass n 405843).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)