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Sez. L, Sentenza n. 2260 del 08/04/1980 (Rv. 405932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA O DELLA VISITA MEDICA - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE DI PROGNOSI FUTURA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA O DELLA VISITA MEDICA - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE DI PROGNOSI FUTURA - DIVIETO - CONSEGUENZE.*

Il momento di decorrenza della pensione di invalidita - che a norma dell'art 62 RDL 4 ottobre 1935 n 1827, modificato dall'art 18 DPR 27 aprile 1968 n 488, non puo essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della proposizione della richiesta amministrativa - deve essere individuato in quello in cui il complesso invalidante abbia effettivamente raggiunto la misura richiesta dalla legge, e non puo, pertanto, coincidere con quello del deposito della relazione di consulenza tecnica ne con quello della visita medico-legale che sono necessariamente successivi rispetto all'effettiva insorgenza dello stesso complesso invalidante che integra il rischio assicurativo. Ne e consentito formulare una prognosi futura; pertanto, ove l'incidenza invalidante non sia, nel corso del giudizio, ancora oggettivamente accertabile, la domanda deve essere respinta, salva la sua successiva riproposizione a seguito di ulteriori aggravamenti. (V 1694/79, mass n 398046; (V 1543/79, mass n 397891).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)