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Sez. L, Sentenza n. 3774 del 25/02/2004 (Rv. 570517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE | Omesso versamento dei contributi all'Enasarco da parte del preponente - Azione di risarcimento dell'agente - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE

L'azione diretta ad ottenere, con riferimento ad un rapporto di agenzia, il risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi all'Enasarco da parte del preponente, è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, momento identificabile con quello in cui l'agente, raggiunta l'età della pensione, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione, senza che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi dovuti non siano ancora prescritti, essendo proprio la prescrizione dei contributi a determinare il danno pensionistico per l'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)