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Sez. L, Sentenza n. 6042 del 10/07/1987 (Rv. 454403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEL PREPONENTE PER VERSAMENTI ALL'ENASARCO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEL PREPONENTE PER VERSAMENTI ALL'ENASARCO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

In tema di rapporto di Agenzia, l'Azione dell'agente diretta ad ottenere il risarcimento del danno da omesso, od insufficiente, versamento dei contributi all'ENASARCO da parte del proponente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, momento identificabile con quello in cui lo agente, raggiunta l'età della pensione, perde il relativo diritto o lo vede ridotto a cagione dell'omissione stessa. Conf 164/86, mass n 443806).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)