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Sez. 4, Sentenza n. 781 del 24/06/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180242 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPLICITAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA - PROVE E DEDUZIONI INCOMPATIBILI - RIGETTO IMPLICITO - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180242-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPLICITAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA - PROVE E DEDUZIONI INCOMPATIBILI - RIGETTO IMPLICITO - RAVVISABILITÀ.*

Per adempiere compiutamente all'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi, essendo invece sufficiente che, dopo avere valutato questi e quelle nel loro complesso, indichi le ragioni del proprio convincimento, restando, in conseguenza, disattese, per implicito, quelle prove e quelle deduzioni che, pur non essendo state espressamente confutate, siano tuttavia incompatibili con la decisione adottata. (Conf mass n 131955; (Conf mass n 153924, ed ivi citate; (Conf mass n 166776).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)