diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1444 del 15/05/1972 (Rv. 358078 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - DICHIARAZIONE DELLA MORTE DA PARTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA DICHIARAZIONE - MANCATA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'INTERRUZIONE - ININFLUENZA - ACQUIESCENZA ALLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358078-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - DICHIARAZIONE DELLA MORTE DA PARTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA DICHIARAZIONE - MANCATA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'INTERRUZIONE - ININFLUENZA - ACQUIESCENZA ALLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*

Secondo il testuale disposto dell'art 300, comma secondo, cod proc civ, e dal momento in cui il procuratore della parte costituita ne dichiara in udienza la morte che il processo e interrotto, sicche con la detta dichiarazione si perfeziona ipso iure la fattispecie interruttiva, con la conseguenza che dalla data della dichiarazione stessa(e non da quella del provvedimento dichiarativo del giudice)si producono gli effetti tipici dell'interruzione(artt 298 e 304 cod proc civ)e prende a decorrere il termine di sei mesi previsto per la riassunzione del processo dal successivo art 305. Il processo si estingue se non sia stato riassunto entro il detto termine, sempreche l'Estinzione venga tempestivamente eccepita(art 307, comma quarto, cod proc civ). gli effetti della Estinzione non sono paralizzati o modificati in alcun modo a causa della eventuale omissione del provvedimento giudiziale di interruzione del processo, ne la sua prosecuzione di fatto e circostanza che incide sulla disciplina legale della interruzione, che e presidiata da norme indisponibili, donde l'irrilevanza dell'eventuale acquiescenza. (V 969'64; 3055'62; 299'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)