Sez. 3, Sentenza n. 1844 del 21/05/1976 (Rv. 380634 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE IN UDIENZA - EFFETTI - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL GIUDICE - DICHIARAZIONE DELL'INTERRUZIONE - ACCERTAMENTO DI CAUSE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE IN UDIENZA - EFFETTI - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL GIUDICE - DICHIARAZIONE DELL'INTERRUZIONE - ACCERTAMENTO DI CAUSE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - PRECLUSIONE.*
La dichiarazione di morte della parte, fatta in udienza dal suo procuratore, opera automaticamente l'interruzione del processo, indipendentemente, cioe, dalla successiva pronuncia del giudice, la quale ha valore puramente dichiarativo. Da tale momento, pertanto, non possono essere compiuti Atti del procedimento ed anche la attivita del giudice e limitata al solo compito di dichiarare la interruzione. In particolare, non puo lo stesso giudice, pur se sollecitato dalla parte interessata, ricercare se sussisteva, gia prima della dichiarazione dell'evento interruttivo, una causa di Estinzione, inammissibilita o improcedibilita (nella specie, per la mancata restituzione del fascicolo di parte in appello) impeditiva dello svolgimento del giudizio di merito. (Conf 1303/55; (V 1444/72, mass n 358078).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)