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Sez. 3, Sentenza n. 367 del 08/02/1974 (Rv. 368040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - LIMITI.*

Il giudice di appello, qualora non si tratti di nullita della citazione e non ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli artt 353 e 354 cod proc civ, deve procedere al riesame e alla decisione del merito e non limitarsi semplicemente a dichiarare la nullita della sentenza di primo grado. (V 2418'66, mass n 324676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)