Sez. 3, Sentenza n. 367 del 08/02/1974 (Rv. 368040 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - LIMITI.*
Il giudice di appello, qualora non si tratti di nullita della citazione e non ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli artt 353 e 354 cod proc civ, deve procedere al riesame e alla decisione del merito e non limitarsi semplicemente a dichiarare la nullita della sentenza di primo grado. (V 2418'66, mass n 324676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)