Sez. 2, Sentenza n. 2418 del 08/10/1966 (Rv. 324676 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - ECCEZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - ECCEZIONI.*
Il giudice di appello, qualora non si tratti di nullita della citazione e non ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli artt 353 e 354, primo e secondo comma cod proc civ, deve procedere al riesame e alla decisione del merito della causa (art 161 cod proc civ), salva l'eventuale applicazione del precetto di cui all'ultimo comma dell'art 354 cod proc civ, e non limitarsi a dichiarare semplicemente la nullita delle sentenze di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)