Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 24/03/1995 (Rv. 491374 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Mantenimento di un ufficio al di fuori della sede assegnata - Concorrenza illecita con possibilità di sviamento di clientela - Infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 legge n. 89 del 1913 - Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Il notaio il quale, in una sede diversa da quella assegnatagli, apra non un mero recapito, ma un vero e proprio studio, per ricevere il pubblico e compiere atti del suo ministero, così contravvenendo al disposto dell'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n.89 (e successive modificazioni), incorre nella più grave infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 della legge medesima, qualora il fatto, in relazione alle circostanze del caso concreto, si traduca in concorrenza illecita; tale illecita concorrenza, per l'art. 14 del R.D.L. 14 luglio 1937 n.1666, non consiste solo "nella riduzione degli onorari e diritti accessori" o nel servirsi "dell'opera di procacciatori di clienti" e "di richiami di pubblicità", ma anche nel ricorrere a "qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile", tale da rendere comunque possibile lo sviamento della clientela in danno dell'effettivo titolare.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)