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Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 12/11/1997 (Rv. 509774 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Mantenimento oltre al primo ufficio-studio di altro ufficio - studio e non di un mero recapito - Infrazione disciplinare ex art. 26 legge n.89 del 1913 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509774-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Integra infrazione all'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 la condotta del notaio che tenga, oltre al suo primo ufficio - studio, non un mero recapito, ma un vero e proprio altro ufficio studio, non caratterizzato dalla accessorietà rispetto al primo, e dove egli fornisca la sua "assistenza allo studio" con la sua personale presenza, ricevendo abitualmente e con orari predeterminati il pubblico e compiendo atti del suo ministero, e dove egli tenga strutture materiali e personali stabili, precostituite e dimensionate non solo alla funzione di "ricevere comunicazioni", a norma dell'art. 48, comma secondo del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, bensì per l'esercizio non occasionale ma programmato delle funzioni notarili.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)