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Sez. 3, Sentenza n. 17790 del 30/08/2011 (Rv. 619580 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Unico difensore per due parti - Vittoria della causa in appello - Statuizione sulle spese di lite in favore di entrambe le detti parti - Ricorso relativo alla decisione sulle spese - Censura relativa ad una della parti - Difetto di specificità - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619580-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Nell'ipotesi in cui due parti siano costituite in appello col ministero del medesimo difensore e la sentenza contenga una pronuncia di condanna di rifusione delle spese in favore di entrambe, la censura relativa a tale statuizione, fondata sul rilievo che solo una di esse sia da ritenere formalmente vittoriosa, a pena d'inammissibilità del ricorso, deve contenere l'indicazione analitica, nella complessiva ed unitaria liquidazione compiuta dal giudice, dell'incidenza delle spese relative alla posizione della parte che si assume non ne abbia diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)