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Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 12/11/1993 (Rv. 484311 - 01)

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione | Principio della soccombenza - Fondamento - Giudizio con pluralità di parti - Convenuto non oppostosi alla domanda - Posizione di soccombente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484311-01

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione

Il principio della soccombenza, cui l'art. 91 cod. proc. civ. collega il rimborso delle spese in favore della controparte (salvo l'esercizio del potere di compensarle, totalmente o parzialmente), trova fondamento nella sopportazione dell'onere relativo da parte del soggetto che, con le proprie domande o attraverso la resistenza a quelle altrui, abbia causato la lite. Nel giudizio con pluralità di parti il giudice di merito deve indagare, a tal fine, sulla posizione assunta da ciascuna di esse, in relazione alla quale non può ritenersi soccombente colui che, fra più convenuti, non abbia formulato alcuna opposizione alla domanda, anche se abbia fatto presente determinate esigenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)