Sez. L, Sentenza n. 5391 del 19/06/1987 (Rv. 453978 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - COLLOCAMENTO ORDINARIO - ATTO DI AVVIAMENTO - EFFETTI - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI STIPULARE IL CONTRATTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ASSUMERE IL LAVORATORE AVVIATO - OBBLIGO CONSEGUENTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - COLLOCAMENTO ORDINARIO - ATTO DI AVVIAMENTO - EFFETTI - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI STIPULARE IL CONTRATTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ASSUMERE IL LAVORATORE AVVIATO - OBBLIGO CONSEGUENTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
In tema di collocamento ordinario, l'atto di avviamento dell'UPLMO - che si inserisce sul piano amministrativo del controllo pubblico del mercato del lavoro e rimane esterno al procedimento di formazione della volontà negoziale - non determina la Costituzione automatica o autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa sorgere soltanto - a carico del datore di lavoro ed in favore del lavoratore - un Obbligo di stipulare il contratto di lavoro, Obbligo infungibile che però non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ. atteso la sua incoercibilità essendo lasciati all'autonomia delle parti molteplici ed essenziali elementi, quali la qualifica, le mansioni, la retribuzione, il periodo di prova. Conseguentemente, non ponendosi tale interpretazione in contrasto con alcun precetto costituzionale, il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore avviatogli dall'UPLMO, è tenuto soltanto all'integrale risarcimento del danno da quest'ultimo patito, danno costituito dal complesso delle retribuzioni o salari che gli sarebbero spettati ove fosse stato assunto, dalla data dell'avviamento fino a quando perdura nel tempo il rifiuto del datore di lavoro ovvero fino a quando il lavoratore non abbia trovato altra proficua occupazione. (V 1789/86, mass n 445109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)