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Sez. L, Sentenza n. 1789 del 15/03/1986 (Rv. 445109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE DI ASSUMERE L'INVALIDO AVVIATO AL LAVORO - ART. 2932 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE DI ASSUMERE L'INVALIDO AVVIATO AL LAVORO - ART. 2932 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 è strutturato in modo da dar luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi a lui indicati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e non già alla Costituzione autoritativa di tali rapporti. Esso, inoltre, lascia all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti, sicché, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che si deve stipulare, si rivela impossibile il ricorso all'art. 2932 cod. civ. sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, nel caso di inadempimento del datore di lavoro al suddetto Obbligo di assunzione. (Conf 1601/85, mass n 439591; (Conf 945/85, mass n 439101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)