Sez. L - , Sentenza n. 20867 del 21/08/2018 (Rv. 650133 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Tempestività dell'atto - Necessità - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell'INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 24/02/1984 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)