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Sez. L, Ordinanza n. 3121 del 08/02/2011 (Rv. 615985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Tempestività dell'atto - Necessità - Decorrenza della prescrizione - Dalla data di insorgenza del credito - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell'INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell'art. del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha considerato tempestivo atto interruttivo della prescrizione per i contributi dovuti per il mese di dicembre 1995 la notifica della cartella di pagamento effettuata in data 8 gennaio 2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)