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Sez. 2, Sentenza n. 1226 del 19/02/1980 (Rv. 404727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DISPOSTA DAL GIUDICE DI PRIMO PRIMO GRADO PER COMUNANZA DI CAUSE E CONNESSIONE DELLE DOMANDE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELL'EVENTUALE ERRORE - - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE DAL PRIMO GIUDICE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DISPOSTA DAL GIUDICE DI PRIMO PRIMO GRADO PER COMUNANZA DI CAUSE E CONNESSIONE DELLE DOMANDE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELL'EVENTUALE ERRORE - - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE DAL PRIMO GIUDICE - DIVIETO.*

Il giudice di appello non puo d'ufficio rilevare l'eventuale errore del primo giudice che, ritenuta la comunanza di cause e la connessione delle domande, ha autorizzato la chiamata del terzo, ne pronunziare la separazione delle cause per le quali il primo giudice ha ammesso il processo cumulativo, salvo poi ad escluderlo per pretese ragioni di Competenza territoriale. (V 3914/78, mass n 393513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)