Sez. 3, Sentenza n. 3914 del 22/08/1978 (Rv. 393513 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - COATTO O SU ISTANZA DI PARTE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI CHIAMATA DEL TERZO ED AUTORIZZATIVO DELL'ISTANZA DELLA PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - COATTO O SU ISTANZA DI PARTE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI CHIAMATA DEL TERZO ED AUTORIZZATIVO DELL'ISTANZA DELLA PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice dispone la chiamata in causa del terzo, ovvero la autorizza su istanza di parte, costituisce Esercizio di un potere discrezionale, insindacabile nelle fasi successiva del giudizio e, in particolare, in Sede di legittimita. (V 57/76, mass n 378689; (V 660/75, mass n 373992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)