Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 15/05/1972 (Rv. 358108 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - SOGGEZIONE ALLA IMPOSTA FISSA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - SOGGEZIONE ALLA IMPOSTA FISSA.*
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il debitore non assume alcuna obbligazione di pagare i crediti chirografari nemmeno nella percentuale del quaranta per cento, alla quale, in Sede di omologazione, deve farsi riferimento esclusivamente al fine di prevedere se la liquidazione dei beni ceduti potra consentire di soddisfare, in detta misura, i crediti chirografari. La sentenza che omologa il concordato preventivo con cessione dei beni e pertanto soggetta all'imposta fissa di registro di cui allo art 26 della tariffa all a al RD 30 dicembre 1923 n 3269 (cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla massa dei suoi creditori per la vendita), e non a quella proporzionale di cui all'art 32 della stessa tariffa (concordati o convenzioni tra i creditori ed il loro debitore, stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme), la quale presuppone un'obbligazione di somme, che non si verifica nel concordato preventivo mediante cessione di beni.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 26, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 32 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)