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Sez. 1, Sentenza n. 2957 del 20/03/1998 (Rv. 513792 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Concordato preventivo con cessione dei beni - Sentenza di omologazione - Imposta in misura fissa - AssoggettabilitĂ .
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513792-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, della legge fallimentare, va assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera f), della tariffa allegata sub A al d.P.R.26 ottobre 1972 n. 634, atteso che, rimanendo i beni del debitore concordatario oggetto di sua proprietà, ancorché assoggettati ad un vincolo di destinazione al quale non possono essere sottratti, dalla sentenza di omologazione non deriva alcun trasferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)