Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 24/07/1964 (Rv. 302856 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - CONSEGUENTI E RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA - STIPENDI O SALARI - COMPENSABILITA CON CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - CONSEGUENTI E RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA - STIPENDI O SALARI - COMPENSABILITA CON CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario, ed altre indennita inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate e possono, quindi, formare oggetto di compensazione con crediti del datore di lavoro nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)