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Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 24/07/1964 (Rv. 302856 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - CONSEGUENTI E RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA - STIPENDI O SALARI - COMPENSABILITA CON CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302856-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - CONSEGUENTI E RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA - STIPENDI O SALARI - COMPENSABILITA CON CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario, ed altre indennita inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate e possono, quindi, formare oggetto di compensazione con crediti del datore di lavoro nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)