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Sez. 3, Sentenza n. 4887 del 30/07/1986 (Rv. 447585 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI, SALARI ED ASSEGNI - ALTRE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO - PIGNORABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447585-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI, SALARI ED ASSEGNI - ALTRE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO - PIGNORABILITÀ - LIMITI.*

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate (e possono, formare oggetto di compensazione) nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del quarto comma dell'art. 545 cod. proc. civ.. (V Corte cost 12/77; (V Corte cost 102/74; (V Corte cost 20/68; (Conf 1991/64, mass n 302856).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)