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Sez. L, Sentenza n. 8853 del 18/06/2002 (Rv. 555162 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Termine libero dilatorio di cinque giorni per le giustificazioni - Determinazione interna del datore di lavoro o dell'organo deliberativo di società - Irrilevanza ai fini del rispetto del termine - Adozione ed esternazione dell'atto con rilevanza esterna - Elemento determinante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555162-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini del rispetto del termine libero di cinque giorni, previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 allo scopo di consentire al lavoratore di far pervenire le sue giustificazioni a seguito della contestazione per iscritto dell'addebito disciplinare, non rileva il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito di licenziare il dipendente, ma quello dell'esternazione del relativo atto. Ne consegue che nelle imprese aventi natura societaria non determina l'invalidità del licenziamento la circostanza che la deliberazione del consiglio di amministrazione sia intervenuta prima del decorso del termine, se l'organo competente per l'adozione dell'atto con rilevanza esterna abbia provveduto dopo il decorso del medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)