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Sez. L, Sentenza n. 4417 del 07/08/1982 (Rv. 422409 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422409-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La liquidazione equitativa, prevista, nel nuovo rito del lavoro, dall'art. 432 cod. proc. civ., è consentita solo quando il diritto è certo nella sua esistenza e non è possibile determinarne l'esatto ammontare, sicché il ricorso a tale criterio di liquidazione non è ammesso nei casi in cui il lavoratore, cui incombe il relativo Onere probatorio, non ha dimostrato l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)