Sez. L, Sentenza n. 4417 del 07/08/1982 (Rv. 422409 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La liquidazione equitativa, prevista, nel nuovo rito del lavoro, dall'art. 432 cod. proc. civ., è consentita solo quando il diritto è certo nella sua esistenza e non è possibile determinarne l'esatto ammontare, sicché il ricorso a tale criterio di liquidazione non è ammesso nei casi in cui il lavoratore, cui incombe il relativo Onere probatorio, non ha dimostrato l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)