Sez. L, Sentenza n. 429 del 18/01/1984 (Rv. 432651 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il ricorso al criterio della valutazione equitativa delle prestazioni, previsto dall'art. 432 cod. proc. civ., è consentito quando, certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta e non già quando si tratti di determinare la misura del diritto medesimo, in rapporto ad un fatto costitutivo (nella specie, prestazioni lavorative in alcune domeniche e festività). (Conf 4417/82, mass n 422409; (Conf 5411/81, mass n 416122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)