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Sez. L, Sentenza n. 429 del 18/01/1984 (Rv. 432651 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432651-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il ricorso al criterio della valutazione equitativa delle prestazioni, previsto dall'art. 432 cod. proc. civ., è consentito quando, certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta e non già quando si tratti di determinare la misura del diritto medesimo, in rapporto ad un fatto costitutivo (nella specie, prestazioni lavorative in alcune domeniche e festività). (Conf 4417/82, mass n 422409; (Conf 5411/81, mass n 416122).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)