Sez. 2, Sentenza n. 2517 del 22/07/1972 (Rv. 360007 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Rientra nei poteri del giudice di merito lo stabilire se le prove dedotte siano da ammettersi o meno e cosi pure decidere se sia il caso di richiedere alla pubblica amministrazione informazioni da acquisire al processo per una maggiore conoscenza dei fatti di causa. (Conf 1225'70, mass n 346869; 1580'68 mass n 333316).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)