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Sez. U, Sentenza n. 1105 del 01/03/1989 (Rv. 462035 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO UN PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO - ESECUZIONE DA PARTE DI PRIVATO SU DELIBERAZIONE E SPECIFICO INCARICO ESEGUITO DAL COMUNE - FINALITÀ - ELIMINAZIONE DI PERICOLI PER GLI UTENTI DELLA STRADA PUBBLICA - OSTACOLO ALL'ACCESSO AD UN FONDO - IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE POSSESSORIA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462035-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO UN PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO - ESECUZIONE DA PARTE DI PRIVATO SU DELIBERAZIONE E SPECIFICO INCARICO ESEGUITO DAL COMUNE - FINALITÀ - ELIMINAZIONE DI PERICOLI PER GLI UTENTI DELLA STRADA PUBBLICA - OSTACOLO ALL'ACCESSO AD UN FONDO - IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE POSSESSORIA.*

La costruzione di un muro di sostegno, che venga eseguita dal privato su deliberazione e specifico incarico ricevuto dal comune, in relazione all'esigenza di evitare pericoli per gli utenti di strada pubblica, è riferibile all'amministrazione medesima ed alle sue attività istituzionali a tutela di interessi generali. Pertanto, qualora detta opera ostacoli l'accesso ad un fondo, deve escludersi che il proprietario di questo possa proporre Azione possessoria, per conseguire la rimozione dell'opera, in considerazione del divieto per il giudice ordinario di annullare, revocare o modificare l'atto amministrativo (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), e deve quindi negarsi la giurisdizione del giudice ordinario, ove la domanda possessoria esaurisca l'oggetto del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)