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Sez. U, Sentenza n. 6426 del 25/06/1990 (Rv. 467994 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DI UN POTERE PUBBLICISTICO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467994-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DI UN POTERE PUBBLICISTICO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La non esperibilità dell'Azione possessoria, quando sia diretta a denunciare non attività privatistiche o meramente materiali della pubblica amministrazione (o dei suoi concessionari), ma Atti da essa posti in essere nell'Esercizio di potere pubblicistico, alla stregua del divieto per il giudice ordinario di incidere su tali Atti (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), comporta che, sulla relativa domanda, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di detto giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37 primo comma (prima ipotesi) cod. proc. civ., difettando una posizione soggettiva astrattamente tutelabile nei confronti dell'amministrazione. (V 908/90, mass n 465218; (V 3950/89, mass n 463788; (V 1105/89, mass n 462035).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)