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Sez. U, Sentenza n. 7493 del 07/07/1995 (Rv. 493190 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Provvedimento di decadenza dell'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio - Impugnazione - Ricorso al Pretore - Ammissibilità - Attribuzione ai Comuni di poteri concernenti l'assegnazione, la revoca e la decadenza dell'assegnazione ex art. 95 d.P.R. n. 616 del 1977 e 55 legge n. 457 del 1978 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493190-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia economica e popolare, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo il disposto dell'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 55 legge 5 agosto 1978 n. 457, comportante anche la competenza ad adottare i provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione, non modifica il riparto della giurisdizione in materia, come disposto dall'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, che prevede il ricorso al Pretore nel caso di declaratoria di decadenza dell'assegnazione per mancata tempestiva occupazione dell'alloggio.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)