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Sez. U, Sentenza n. 19858 del 05/10/2004 (Rv. 577523 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnazione di alloggio - Annullamento dell'atto di assegnazione per la sopravvenuta conoscenza di circostanze "ab initio" ostative - Posizione soggettiva dell'assegnatario - Interesse legittimo - Affermazione - Fondamento - Conseguenze - Giurisdizione del G.A. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577523-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la stipulazione del contratto di locazione(che apre la fase negoziale e paritetica del rapporto tra assegnante e assegnatario)non implica il venir meno di ogni potere autoritativo della P.A. in relazione alla specifica evenienza di una sopravvenuta conoscenza, da parte dell'ente locatore, di "vizi originari" dell'assegnazione(per la presenza di circostanze ad essa "ab inizio" ostative)ed all'eventuale esercizio di un potere di annullamento dell'atto di assegnazione che implichi il venire meno del rapporto locativo e la degradazione conseguente, a livello di interesse legittimo, delle posizioni di diritto soggettivo originate da quel rapporto. Ad un tal riguardo, in base alla disposizione speciale di cui all'art. 11, tredicesimo comma, D.P.R. n. 1035 del 1972, solo le controversie relative a provvedimenti di decadenza dall'assegnazione, che non operino in termini di cancellazione "ex tunc", bensì in senso terminativo, all'interno dello svolgimento del rapporto locativo, appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto vertono su situazioni di diritto soggettivo quali quelle che si costituiscono per effetto dell'assegnazione stessa, a differenza di quelle preesistenti a tale provvedimento e relative al procedimento che regola il concorso, che hanno la consistenza di interessi legittimi (Principio enunciato in relazione ad una controversia che, secondo la prospettazione del Comune - ricorrente incidentale, atteneva alla esecuzione di un provvedimento di decadenza, per mancata abitazione dell'alloggio assegnato, e non di annullamento, per vizi preesistenti, dell'atto di assegnazione, introdotta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e per la quale la Corte ha escluso che potesse prospettarsi il problema della sua eventuale inerenza alla giurisdizione esclusiva per materia, di cui all'art. 7 della stessa legge).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 com. 13 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)