Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 17/11/1979 (Rv. 402684 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - POTERE DI DISPORNE LA CANCELLAZIONE - SPETTANZA ANCHE ALLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - POTERE DI DISPORNE LA CANCELLAZIONE - SPETTANZA ANCHE ALLA CASSAZIONE.*
Il comportamento delle parti e dei difensori nel giudizio e disciplinato dalla legge (art 88, 89 cod proc civ) in quanto nell'interesse superiore della giustizia e in quello particolare dei contendenti, la lite giudiziaria deve svolgersi correttamente con una condotta sempre ispirata a lealta e probita e nel reciproco rispetto. La violazione delle norme di comportamento da al giudice il potere di disporre, anche di ufficio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e ingiuriose, e tale potere puo essere esercitato pure nel giudizio di legittimita per quanto riguarda le frasi offensive contenute negli Atti diretti alla Corte di Cassazione, la quale, in questa ipotesi, giudica anche nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)