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Sez. L, Sentenza n. 3032 del 29/03/1999 (Rv. 524728 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione per ordine del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a frasi del ricorso per cassazione di contenuto eccedente il diritto di critica nei confronti dell'operato del giudice "a quo".
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524728-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha ordinato la cancellazione di espressioni, contenute nel ricorso per cassazione, sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice "a quo", in quanto eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la sentenza impugnata e quindi integranti un abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)