diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9166 del 27/08/1991 (Rv. 473658 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (Tutela reale) | Mancata ripresa del servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro - Risoluzione del rapporto - Limiti.
Stato
decisa il 1991-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473658-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (Tutela reale)

Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo anteriore alla modifica operatane dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), la mancata ripresa del servizio - da parte del lavoratore reintegrato - entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro comporta la risoluzione del rapporto, ancorché la mancata ripresa sia determinata da fatto non direttamente riconducibile al lavoratore, ove tale fatto - come, nella specie, la privazione della libertà personale per effetto di condanna penale - non configuri causa di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., restando escluso che, in relazione all'evento predetto (detenzione), sia ravvisabile un'ingiustificata posizione di minor tutela del lavoratore reintegrato rispetto a quello licenziato per lo stesso evento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)