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Sez. L, Sentenza n. 8099 del 04/06/2002 (Rv. 554878 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ripresa del servizio da parte del lavoratore - Necessità di un comportamento concludente.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554878-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Ai fini della ripresa del servizio da parte del lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non è sufficiente che il dipendente si presenti presso il luogo di lavoro a seguito dell'invito rivoltogli dal proprio datore di lavoro, ma deve manifestare la sua effettiva volontà di essere reintegrato, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative; in mancanza di un comportamento concludente in tal senso deve ritenersi che il rapporto lavorativo non sia mai ripreso per mancanza della volontà del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)