Sez. 3 - , Ordinanza n. 2331 del 29/01/2019 (Rv. 652658 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Documento in idioma straniero richiamato nel ricorso - Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)