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Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013 (Rv. 625480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Prescrizione dell'uso della lingua italiana - Ambito applicativo - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice -Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a consulenza tecnica di ufficio.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori. Ne consegue che non è configurabile la nullità di una consulenza tecnica di ufficio regolarmente redatta in lingua italiana benché fondata su pubblicazioni in inglese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)