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Sez. L, Sentenza n. 5727 del 23/09/1986 (Rv. 448195 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448195-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

In tema di crediti pecuniari non di lavoro, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli suscettibili di ristoro con l'attribuzione dei soli interessi legali, non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., di allegare e dimostrare - sia pur valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova - il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito. In particolare, nell'ipotesi di crediti per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione automatica ex art. 429 cod. proc. civ.), il fatto che, ai fini della valutazione delle condizioni personali del creditore, rilevanti in ordine alla Determinazione del maggior danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., assumano peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal creditore medesimo e la possibilità del ricorso ai criteri equitativi non esclude la persistenza, oltre che dell'indicato Onere di allegazione e di prova, anche dell'Onere della proposizione della relativa domanda, il cui contenuto non può esaurirsi nella domanda di rivalutazione monetaria. (Conf 6310/83, mass n 431050).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)