Sez. L, Sentenza n. 2767 del 07/04/1988 (Rv. 458405 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE NON TEMPESTIVAMENTE SODDISFATTI - RIVALUTAZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE NON TEMPESTIVAMENTE SODDISFATTI - RIVALUTAZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO - CRITERI.*
In tema di crediti pecuniari di natura previdenziale (cui non si applica la norma del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.), il creditore non tempestivamente soddisfatto, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., domandi, oltre agli interessi legali, il maggior danno da svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, ha l'Onere della allegazione dello specifico pregiudizio patrimoniale subito, la cui prova può essere data, senza alcuna limitazione, con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici. Queste possono essere fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore, tra le quali assume particolare importanza e significato la qualità di pensionato, che, peraltro, deve essere considerata non isolatamente in sè stessa, bensì nel contesto globale della situazione del soggetto avente diritto alla prestazione, e, quindi, deve essere correlata alle particolari capacità economiche dello stesso, alle sue condizioni di vita personali e familiari, nonché alle sue peculiari necessità, in modo da determinare concretamente se e quale più vantaggiosa destinazione egli avrebbe potuto dare alle somme spettantigli, accertando se le avrebbe immediatamente ed interamente destinate al consumo personale e familiare ovvero almeno in parte accantonate per destinarle al risparmio, tenuto conto dell'entità di esse. (V 5727/86, mass n 448195; (V 3185/86, mass n 446183; (V 2368/86, mass n 445493; (V 3533/85, mass n 441156; (V 2564/84, mass n 434574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)