Sez. 1, Sentenza n. 1402 del 22/02/1996 (Rv. 495973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO | Udienza fissata per la comparizione ex art. 168 bis cod. proc. civ. - Anticipazione di detta udienza - Omessa comunicazione al convenuto - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Nullità insanabile - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO
In base al meccanismo dell'art. 168 bis cod. proc. civ., l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l'anticipazione "d'ufficio" dell'udienza - alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione - lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)