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Sez. 1, Sentenza n. 26361 del 07/12/2011 (Rv. 620769 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO | Udienza fissata nell'atto di citazione - Anticipazione d'ufficio - Nullità - Mancata costituzione del convenuto - Conseguenze - Proposizione dell'appello - Rimessione in primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620769-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO

Nei procedimenti che iniziano con la notifica dell'atto di citazione, le disposizioni degli artt. 175, secondo comma, e 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. non consentono che l'udienza fissata nell'atto introduttivo sia anticipata d'ufficio, sicché il provvedimento anticipatorio, se non notificato al convenuto, impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello, esulando da quelli previsti agli art. 353 e s. cod. proc. civ., deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della stessa impedite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)