Sez. 1, Sentenza n. 2126 del 11/10/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166450 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTI INCIDENTALI DI APPELLO IN TEMA DI REVOCA DI MANDATO DI CATTURA, SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E PER DECORRENZA DEI TERMINI - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTI INCIDENTALI DI APPELLO IN TEMA DI REVOCA DI MANDATO DI CATTURA, SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E PER DECORRENZA DEI TERMINI - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Nella fase di appello dei procedimenti incidentali concernenti la libertà personale è sempre previsto, siccome obbligatorio, l'intervento dell'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale competente per la decisione, anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dallo stesso pubblico ministero. La mancata partecipazione del pubblico ministero determina una nullità inquadrata nel regime cosiddetto intermedio di Invalidità dell'atto viziato, con possibilità, cioè, di rilevabilità e deducibilità della nullità nel grado di giudizio successivo a quello in cui la stessa si è verificata. (fattispecie in tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza). (V mass nn 160076 e 158752 e Cass., sez. Un. 30 giugno 1984, fazio, id. Vespoli, id. Rusconi, id. Carboni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)