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Sez. 1, Sentenza n. 664 del 30/03/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160076 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - OSSERVANZA DI TERMINI PERENTORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160076-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - OSSERVANZA DI TERMINI PERENTORI - ESCLUSIONE.*

Il cosiddetto tribunale della libertà non deve osservare termini perentori in fase di impugnazione avverso provvedimenti che decidono sulle istanze di libertà provvisoria o di scarcerazione per insufficienza di indizi. Non sussistono infatti ragioni di estrema urgenza, ravvisabili invece per le istanze di riesame di mandati e ordini di cattura e dei decreti di convalida dell'arresto in flagranza, poiché in questa Sede si deve solo valutare se sussistano ancora le condizioni legittimanti la protrazione della privazione della libertà personale, che già trova la sua giustificazione in una decisione giudiziale. (Conf mass n 158173; (Conf mass n 157642).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)