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Sez. 2 - , Sentenza n. 12573 del 10/05/2019 (Rv. 653813 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Oneri per spese effettuate per fini individuali - Criterio di riparto - Art. 1123, comma 2, c.c. - Applicabilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653813-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)