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Sez. 2, Sentenza n. 3946 del 26/04/1994 (Rv. 486357 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti | Deliberazione incidente sui diritti individuali di un condomino - Procedura iniziata contro di lui - Posizione a totale carico del condomino delle spese del legale del condominio - Mancanza di sentenza che sancisca la soccombenza del condomino - Nullità della delibera - Legittimazione all'impugnazione del condomino, ancorché consenziente - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486357-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti

È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod. civ. - la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condomino per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condominio che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)