Sez. 1, Sentenza n. 7294 del 07/08/1997 (Rv. 506517 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Art. 31 quarto comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 - Riferimento alle "altre violazioni" - Portata - Controversie eventuali e future - Applicabilità - Violazioni definitivamente accertate - Applicabilità - Limiti - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 nell'ammettere a condono oltre alle controversie di valutazione attuali(primo comma) e virtuali(secondo comma) le "altre controversie pendenti" e le "altre violazioni" richiede la pendenza di una controversia di imposta anche con riferimento a quest'ultima ipotesi, la quale concerne le controversie eventuali e future relative all'imposta, e non può quindi trovare applicazione nell'ipotesi in cui la pendenza di una controversia sia da escludere per essere stati ormai definitivamente accertati la debenza e l'ammontare dell'imposta, tenendo anche conto che l'estensione della citata norma di definizione agevolata anche alle violazioni già accertate si risolverebbe in una rinunzia dell'amministrazione finanziaria ad un credito già certo, e si porrebbe in contrasto con il fine, dichiarato dalla legge, di acquisire nuove entrate e con lo stesso sistema del condono, nel quale è offerta al contribuente una scelta basata sulla convenienza ed implicante pertanto un rapporto fra vantaggi e svantaggi connessi alla richiesta del beneficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)