Sez. 5, Sentenza n. 511 del 18/01/2002 (Rv. 551639 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle pendenze ex art. 31 del D.L. n. 429 del 1982 - Tributi previsti nel primo comma del medesimo art. 31 - Accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione del relativo avviso - Condono per interessi, soprattasse e pene pecuniarie - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata delle pendenze tributarie disciplinata dall'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982) non è applicabile nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento relativo ad uno dei tributi previsti nel primo comma dell'articolo citato - per mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento -, neanche con riferimento ad interessi, soprattasse e pene pecuniarie, poiché, in assenza di controversia concernente l'imposta, mancano i presupposti dell'istituto in questione e, d'altra parte, l'esenzione da soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, prevista dal quarto comma in correlazione al pagamento del tributo e all'adempimento delle formalità omesse, si riferisce, in base allo stesso tenore letterale della disposizione, alle controversie pendenti relative alle imposte indicate nel primo comma ma di natura diversa da quelle di valutazione ivi previste, e alle analogamente pendenti controversie concernenti altre tasse ed imposte sugli affari, e non alle pendenze relative ai soli accessori.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)