Sez. 1, Sentenza n. 3651 del 05/11/1968 (Rv. 336929 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO.*
I fori facoltativi di cui all'art. 20 cod.proc.civ. concorrono con quello generale anche in relazione all'Azione di ripetizione dell'indebito pagamento di una somma eseguito in base ad un contratto successivamente dichiarato nullo o risolto. Ai fini dell'individuazione dei detti fori, l'obbligazione dedotta in giudizio sorge nel luogo in cui e avvenuto il pagamento e deve essere eseguita presso il domicilio del solvens.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)