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Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 27/03/1976 (Rv. 379781 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379781-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESTREMI.*

I fori facoltativi di cui all'art 20 cod proc civ concorrono con quello generale anche in relazione all'Azione di ripetizione dello indebito pagamento di una somma, eseguito in base ad un contratto poi non piu perfezionato. Ai fini dell'individuazione di detti fori, l'obbligazione dedotta in giudizio sorge nel luogo in cui e avvenuto il pagamento, e deve essere eseguita presso il domicilio del solvens. (Conf 3651/68, mass n 336929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)