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Sez. 2, Sentenza n. 867 del 16/05/1966 Ud. (dep. 31/08/1966) Rv. 102442 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - DOLO SPECIFICO - NON E NECESSARIO - MOTIVI DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102442-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - REALE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - DOLO SPECIFICO - NON E NECESSARIO - MOTIVI DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento reale non e necessario il dolo specifico, cioe il fine specifico di aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, ma e sufficiente il dolo generico, cioe la volonta di commettere azioni che, obbiettivamente, costituiscano aiuto, con la consapevolezza di questo carattere obbiettivo (consapevolezza che non va confusa con la specifica intenzione di aiutare l'altro soggetto). Quando si riscontri questo atteggiamento psicologico, deve considerarsi del tutto irrilevante agli effetti penali il motivo che, in concreto, puo aver determinato l'Azione del favoreggiatore (ad es. Il motivo di semplice amicizia).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)